Un'azienda fornitrice ha presentato un'istanza di fallimento contro una società debitrice per oltre 121.000 euro, documentati da vaglia cambiari insoluti emessi a saldo di forniture. La società debitrice ha contestato la legittimazione della creditrice, sostenendo di aver saldato ogni fornitura tramite bonifici anticipati e contestando le causali dei titoli. I giudici di merito hanno confermato il fallimento, rilevando l'assenza di riscontri oggettivi del pagamento da parte del debitore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della debitrice, ribadendo che per l'istanza di fallimento non serve una sentenza definitiva sul credito, ma basta un accertamento incidentale della pretesa.
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