L'Imputato ha proposto ricorso contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Perugia, che lo aveva condannato per detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità. La difesa sosteneva che la droga fosse destinata all'uso di gruppo, contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento e ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione sono rigidamente limitati dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La contestazione dell'Imputato, pur presentata come errore di qualificazione giuridica, mirava in realtà a criticare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, un aspetto che non può essere oggetto di ricorso dopo un accordo sulla pena. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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