I Lavoratori hanno fatto causa all'Azienda contestando l'assorbimento del superminimo individuale, concesso al momento dell'assunzione, in occasione dei successivi rinnovi del contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei dipendenti, confermando che l'assorbimento del superminimo costituisce la regola generale. Spetta infatti al lavoratore dimostrare l'esistenza di un accordo scritto o di una clausola specifica che escluda tale assorbimento. I giudici hanno inoltre chiarito che i contratti collettivi successivi non hanno efficacia retroattiva automatica sui superminimi già in godimento, a meno di una espressa previsione contraria. Di conseguenza, l'Azienda ha agito legittimamente e i lavoratori hanno perso la causa, venendo condannati anche al pagamento delle spese legali.
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