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Uso Aziendale

50 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una prassi o un comportamento ripetuto costantemente dal datore di lavoro che genera un'aspettativa nei dipendenti, ma che nel settore pubblico non può derogare a leggi o contratti collettivi per creare diritti retributivi.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Appello incidentale: quando la decisione diventa definitiva
Un gruppo di lavoratori ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del buono pasto come uso aziendale. In primo grado l'azienda ha eccepito la duplicazione della causa, ma il Tribunale ha respinto l'eccezione, rigettando comunque la domanda dei lavoratori nel merito. I lavoratori hanno impugnato la decisione, mentre l'azienda non ha proposto appello incidentale sulla propria eccezione respinta. La Corte d'Appello ha rilevato d'ufficio la duplicazione e cancellato la causa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori: se un'eccezione viene respinta in primo grado, la parte vittoriosa nel merito ha l'obbligo di proporre appello incidentale per contestarla. Senza appello incidentale si forma il giudicato e il giudice di secondo grado non puo cancellare il processo.
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Assorbimento del superminimo: l’uso aziendale blocca il taglio
L'Azienda ha interrotto l'erogazione di una somma mensile a favore dei dipendenti, applicando l'assorbimento del superminimo in occasione degli aumenti contrattuali. Il Lavoratore ha contestato il taglio, evidenziando come la mancata applicazione dell'assorbimento per diversi anni avesse generato un uso aziendale favorevole. La Corte di Cassazione ha confermato che la reiterazione spontanea e costante di un trattamento retributivo di miglior favore crea una regola collettiva che blocca l'assorbimento del superminimo. La Corte ha precisato che il datore di lavoro può recedere dall'uso aziendale, ma deve farlo tramite una disdetta esplicita e chiaramente comunicata alla collettività dei lavoratori. La semplice trattenuta in busta paga costituisce un inadempimento e non un valido recesso. L'Azienda è stata condannata a restituire le somme e a pagare le spese di causa.
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Assorbimento del superminimo: stop ai tagli per uso aziendale
Una società ha applicato per anni l'assorbimento del superminimo sui propri dipendenti in coincidenza dei rinnovi contrattuali. Sebbene i contratti individuali ne prevedessero l'assorbibilità, la ditta non aveva mai ridotto l'emolumento dal 1996 al 2013. Nel 2018 l'azienda ha ripristinato i tagli applicandoli anche all'Elemento Retributivo Separato. I dipendenti hanno impugnato la trattenuta invocando un uso aziendale di miglior favore. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della condotta datoriale: la prassi costante crea un vincolo che impedisce l'assorbimento del superminimo. Il recesso dall'uso aziendale richiede una comunicazione chiara a tutti i lavoratori e non un semplice inadempimento. Inoltre, i crediti retributivi non si prescrivono in costanza di rapporto di lavoro. L'azienda ha perso il ricorso e deve restituire le somme e saldare le spese di giudizio.
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Assorbimento del superminimo: l’uso aziendale tutela la paga
L'Azienda ha ridotto la voce stipendiale integrativa di diversi dipendenti dal 2018, applicando la regola dell'assorbimento del superminimo a seguito dell'introduzione di nuovi elementi contrattuali. I Lavoratori hanno impugnato il taglio, sostenendo che la mancata decurtazione operata negli anni precedenti avesse creato un uso aziendale intoccabile. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai Lavoratori. La Suprema Corte ha stabilito che la reiterata decisione di non assorbire gli aumenti genera un uso aziendale di miglior favore. L'Azienda non può superare tale tutela semplicemente iniziando a trattenere le somme in busta paga, ma deve comunicare preventivamente un recesso chiaro e inequivocabile all'intera collettività. Di conseguenza, l'assorbimento del superminimo effettuato è stato dichiarato illegittimo, con obbligo di restituire tutte le somme indebitamente trattenute.
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Tredicesima e contratti di solidarietà: illegittimi i tagli forfettari
Un'azienda applicava una decurtazione annuale forfettaria sui ratei di tredicesima e premio annuo ai dipendenti sottoposti a riduzione d'orario, richiamando la disciplina del CCNL relativa all'inizio o cessazione del rapporto. I lavoratori contestavano questo calcolo sfavorevole, chiedendo il rispetto degli accordi aziendali interni. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del metodo aziendale sul tema tredicesima e contratti di solidarietà. I giudici hanno stabilito che le clausole degli accordi di solidarietà prevedono un criterio di stretta proporzionalità basato sull'effettiva presenza. Non è consentito applicare in via analogica clausole esterne o imporre prassi unilaterali dell'azienda. La società deve rimborsare le differenze retributive ai lavoratori.
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Assorbimento del superminimo: stop ai tagli dopo prassi lunga
Un'azienda ha versato per oltre tredici anni un compenso integrativo a un lavoratore, evitando di ridurlo durante molteplici rinnovi contrattuali. Nel 2018 la società ha improvvisamente operato l'assorbimento del superminimo trattenendo le somme. Il dipendente ha avviato una causa per recuperare gli importi sottratti. I giudici di merito hanno accolto la domanda del lavoratore, riscontrando la nascita di un vincolo obbligatorio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda. La costante omissione dei tagli retributivi ha generato un vero e proprio uso aziendale a favore del personale. La società poteva revocare tale beneficio collettivo solo tramite una comunicazione formale, chiara e trasparente. Il semplice taglio in busta paga costituisce un mero inadempimento contrattuale e non una valida disdetta.
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Assorbimento del superminimo: stop ai tagli senza preavviso
L'Azienda ha corrisposto per oltre tredici anni un beneficio economico al Lavoratore, evitando l'assorbimento nei vari rinnovi contrattuali. Nel 2018, L'Azienda ha trattento tali somme riducendo lo stipendio. Il Lavoratore ha impugnato la trattenuta chiedendo la restituzione degli importi. La Corte di Cassazione ha confermato che la reiterata rinuncia all'assorbimento crea un uso aziendale vincolante. L'Azienda non può eliminare il beneficio con un semplice inadempimento o un taglio silenzioso. L'annullamento dell'uso aziendale richiede una comunicazione chiara, esplicita e conoscibile da tutti i dipendenti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda, tutelando la retribuzione del dipendente. L'assorbimento del superminimo risulta illegittimo in assenza di un formale e trasparente recesso.
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Assorbimento del superminimo: l’uso aziendale blocca i tagli
Una lavoratrice ha contestato la decisione dell'Azienda di ridurre la propria retribuzione. L'Azienda aveva applicato l'assorbimento del superminimo dopo oltre tredici anni di erogazione inalterata, avvenuta nonostante diversi rinnovi dei contratti collettivi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. La prolungata e spontanea mancata applicazione del taglio ha generato un uso aziendale di miglior favore. Questa prassi si inserisce nei rapporti di lavoro come fonte sociale e impedisce l'assorbimento del superminimo non concordato. Il datore di lavoro conserva la facoltà di recedere da tale prassi, ma deve farlo con una comunicazione chiara, esplicita e percepibile da tutti i dipendenti. Il semplice inadempimento o la trattenuta unilaterale in busta paga non costituiscono un valido recesso. I ricorsi di entrambe le parti sono stati respinti.
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Assorbimento del superminimo: la Cassazione tutela i lavoratori
Un dipendente ha contestato la decisione de L'Azienda di ridurre la propria retribuzione tramite l'assorbimento del superminimo individuale a seguito di aumenti contrattuali. L'Azienda sosteneva la legittimità della riduzione, ma il dipendente ha dimostrato l'esistenza di un uso aziendale consolidato che ne escludeva la riassorbibilità. La Corte di Cassazione ha confermato che la reiterazione costante di un trattamento economico favorevole genera una regola vincolante per il datore di lavoro. Tale prassi non può essere superata da un mero inadempimento unilaterale senza una formale e chiara disdetta comunicata alla collettività dei lavoratori. L'Azienda è stata quindi condannata a restituire le somme trattenute e a ripristinare il compenso.
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Rinuncia tacita del lavoratore: il silenzio non cancella i crediti
Un dipendente turnista ha richiesto il pagamento delle maggiorazioni retributive per la mezz'ora di pausa mensa prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria. L'azienda si è opposta al versamento sostenendo che il lungo silenzio del dipendente e la prassi aziendale avessero determinato una rinuncia tacita del lavoratore al credito. I giudici di merito hanno respinto le difese aziendali, accertando che la mancata richiesta immediata non equivale ad abbandonare un diritto economico fondamentale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del datore di lavoro e stabilendo che la semplice inerzia temporale non integra una rinuncia tacita del lavoratore, potendo al massimo condurre alla prescrizione del credito.
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Rinuncia tacita del lavoratore: la Cassazione tutela la retribuzione
Un dipendente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per riscuotere le maggiorazioni retributive legate alla pausa mensa durante i turni lavorativi, come previsto dal contratto collettivo nazionale. L'azienda ha contestato il credito sostenendo che il prolungato silenzio del dipendente e una prassi interna configurassero una rinuncia tacita del lavoratore ai compensi maturati. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione della società e la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno chiarito che la semplice inerzia non costituisce abbandono del credito salariale, ma rileva unicamente ai fini della prescrizione ordinaria. Gli usi aziendali non possono mai derogare in senso peggiorativo ai contratti collettivi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso aziendale e condannato il datore di lavoro alle spese legali.
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Maggiorazione retributiva turno: l’inerzia non cancella il diritto
Un dipendente addetto a turni avvicendati ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio datore di lavoro per il pagamento degli arretrati relativi alla maggiorazione retributiva turno calcolata anche sulla mezz'ora di pausa refezione, come stabilito dal contratto collettivo nazionale. La società ha contestato la richiesta sostenendo che il prolungato silenzio del lavoratore costituisse una rinuncia tacita al credito e che la prassi aziendale escludesse tale compenso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda confermando le decisioni dei giudici di merito. I magistrati hanno ribadito che la semplice inerzia non costituisce rinuncia a un diritto economico e che gli usi aziendali non possono mai peggiorare il trattamento economico previsto dal contratto collettivo.
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Pausa mensa e ritardo nel ricorso: vince il lavoratore
Un lavoratore turnista ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio datore di lavoro per ottenere il pagamento della maggiorazione pausa mensa prevista dal contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. L'azienda si è opposta al pagamento sostenendo che il prolungato silenzio del dipendente costituisse una rinuncia tacita al credito e che una prassi interna escludesse tale compenso. Sia i giudici di merito sia la Corte di Cassazione hanno respinto le tesi dell'azienda. La Suprema Corte ha chiarito che il semplice ritardo o l'inerzia nell'avanzare una richiesta economica non cancellano il diritto del dipendente, il quale si estingue solo per prescrizione. Inoltre, le abitudini aziendali possono solo migliorare il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo e mai peggiorarlo. L'azienda deve quindi pagare l'intero importo delle maggiorazioni arretrate e le spese legali.
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Pausa mensa e turni: la maggiorazione retributiva spetta sempre
Un lavoratore turnista ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la propria azienda per ottenere il pagamento della maggiorazione retributiva pausa mensa prevista dal contratto collettivo dei metalmeccanici. La società si è opposta sostenendo che il lungo silenzio del dipendente e la prassi aziendale consolidata costituissero una rinuncia tacita al compenso aggiuntivo. I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno respinto le tesi difensive dell'impresa. I magistrati hanno stabilito che la semplice inerzia temporale del lavoratore non cancella i suoi crediti contrattuali. Inoltre, le consuetudini interne non possono mai peggiorare i trattamenti minimi garantiti dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore ha vinto la causa e l'azienda deve pagare le differenze retributive maturate per i turni lavorativi.
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Assorbimento del superminimo: quando l’aumento cancella il bonus
I Lavoratori hanno fatto causa all'Azienda contestando l'assorbimento del superminimo individuale, concesso al momento dell'assunzione, in occasione dei successivi rinnovi del contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei dipendenti, confermando che l'assorbimento del superminimo costituisce la regola generale. Spetta infatti al lavoratore dimostrare l'esistenza di un accordo scritto o di una clausola specifica che escluda tale assorbimento. I giudici hanno inoltre chiarito che i contratti collettivi successivi non hanno efficacia retroattiva automatica sui superminimi già in godimento, a meno di una espressa previsione contraria. Di conseguenza, l'Azienda ha agito legittimamente e i lavoratori hanno perso la causa, venendo condannati anche al pagamento delle spese legali.
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Rendimento della polizza TFR alla banca e non al dirigente
Un ex dirigente ha chiesto la condanna della banca datrice di lavoro al pagamento delle somme accumulate come rendimento della polizza TFR. La banca aveva stipulato una polizza assicurativa collettiva per garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Alla cessazione del rapporto, il dirigente ha ricevuto il TFR ma ha preteso anche il rendimento finanziario della polizza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il contratto assicurativo riservava i rendimenti eccedenti alla banca contraente e non ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che l'interpretazione del contratto spetta ai giudici di merito e che il dipendente, essendo estraneo all'accordo assicurativo tra banca e assicurazione, non può rivendicare il rendimento della polizza TFR in assenza di una specifica pattuizione.
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Superminimo riassorbibile: la prassi aziendale batte il contratto
Un gruppo di dipendenti ha fatto causa al proprio datore di lavoro per contestare l'assorbimento degli aumenti del contratto collettivo nel loro superminimo riassorbibile. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'azienda, ritenendo che la precedente scelta di non procedere all'assorbimento non costituisse una rinuncia definitiva a tale facoltà. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno stabilito che la costante e generalizzata abitudine dell'azienda di non assorbire gli aumenti salariali configura un uso aziendale. Questo comportamento crea un diritto per i lavoratori che non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Uso aziendale e rimborsi: quando il beneficio non è per tutti
Tre lavoratori hanno chiesto il pagamento del rimborso chilometrico per la tratta verso la sede di lavoro, invocando un accordo interno e l'esistenza di un uso aziendale, dato che altri colleghi ricevevano lo stesso beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici precedenti. La Corte ha chiarito che il rimborso spetta solo ai lavoratori in trasferta temporanea e non a quelli assegnati stabilmente a una sede. Inoltre, l'uso aziendale non si applica automaticamente ai nuovi assunti o trasferiti se il datore di lavoro decide legittimamente di escluderli, mantenendo il beneficio solo per chi già ne godeva. I lavoratori perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Licenziamento per giusta causa: stop ai benefit non autorizzati
Un dirigente responsabile delle risorse umane è stato licenziato per giusta causa dopo aver assegnato a se stesso e ad altri colleghi un contributo per l'auto non dovuto, e aver inserito la sorella e la nipote tra i beneficiari dell'assicurazione sanitaria aziendale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento sostenendo l'esistenza di una prassi aziendale permissiva e la tardività della contestazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa. I giudici hanno evidenziato la gravità delle condotte, accentuate dal ruolo di vertice del dipendente, e hanno escluso che il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione fosse eccessivo. Il Lavoratore perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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Uso aziendale: i permessi non goduti vanno pagati ai dipendenti
Un gruppo di dipendenti ha chiesto a un'azienda cooperativa il pagamento dei permessi non goduti per le ex festività soppresse. Fino al 2010, l'azienda aveva sempre pagato questi giorni non usufruiti, ma poi aveva smesso. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei lavoratori, riconoscendo l'esistenza di un uso aziendale migliorativo. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i permessi non fossero monetizzabili e contestando la prova della prassi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'uso aziendale si comporta come un vero contratto collettivo integrativo e non può essere revocato unilateralmente. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese di giudizio.
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