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Unilav

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Comunicazione obbligatoria online che ogni datore di lavoro, pubblico o privato, deve inviare ai servizi per l'impiego per notificare l'assunzione, la trasformazione, la proroga o la cessazione di un rapporto di lavoro.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento orale: la comunicazione UNILAV smentisce l’azienda
Un lavoratore ha impugnato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, sostenendo di essere stato vittima di un licenziamento orale. L'Azienda ha contestato la domanda, sostenendo che spettasse al dipendente dimostrare l'avvenuto licenziamento. La Corte d'Appello ha invece accertato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento dei danni. La prova del licenziamento è stata ricavata dalla comunicazione UNILAV inviata dall'Azienda stessa all'ente pubblico, in cui si indicava la cessazione per giustificato motivo oggettivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Azienda. La Suprema Corte ha stabilito che la comunicazione UNILAV assolve pienamente all'onere probatorio del lavoratore circa l'estinzione del rapporto per iniziativa datoriale, rendendo nullo il licenziamento privo di forma scritta.
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Sgravi contributivi: la data certa batte l’accordo privato
Un'azienda ha chiesto l'accesso agli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 2015. Tuttavia, la comunicazione obbligatoria UNILAV, inviata a dicembre 2014, indicava come data di decorrenza il 31 dicembre 2014. L'azienda ha sostenuto che l'accordo effettivo con i dipendenti prevedeva l'inizio del rapporto il 1° gennaio 2015, esibendo lettere private prive di data certa. L'INPS ha revocato il beneficio e richiesto il recupero delle somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, confermando che spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei requisiti per ottenere gli sgravi contributivi. Le comunicazioni ufficiali con data certa prevalgono sulle scritture private prive di elementi oggettivi di datazione. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Impiego di lavoratori stranieri irregolari: dolo e niente sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore agricolo condannato per l'impiego di lavoratori stranieri irregolari. Durante un'ispezione, le autorità hanno sorpreso due cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno intenti a raccogliere peperoni nelle serre dell'azienda. L'imprenditore non aveva effettuato la comunicazione obbligatoria UNILAV né stipulato contratti. La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del dolo eventuale, escludendo la tesi della semplice colpa, data la consolidata esperienza professionale dell'uomo. È stata inoltre negata la particolare tenuità del fatto, poiché la condotta ha violato le norme sul controllo dei flussi migratori e sulla tutela dei lavoratori dallo sfruttamento. L'imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Protezione speciale: Unilav prova il lavoro
Un cittadino straniero si vede negata la protezione speciale perché il Tribunale ritiene la sua integrazione debole, svalutando le comunicazioni di assunzione (Unilav) senza le relative buste paga. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, stabilendo che per la protezione speciale l'Unilav è una prova sufficiente del rapporto di lavoro, avendo un valore probatorio preminente in quanto dichiarazione ufficiale. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.
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Protezione speciale: UNILAV basta per l’integrazione
Un cittadino del Ghana si è visto negare la protezione speciale perché il Tribunale riteneva insufficiente la prova della sua integrazione in Italia. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che le comunicazioni di assunzione (UNILAV), anche per lavori a termine, e un contratto di locazione sono prove sufficienti dello sforzo di integrazione, non potendo il giudice ignorarle o ritenerle irrilevanti solo per la mancanza di buste paga.
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