La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1134/2024, ha confermato un importante principio in tema di riqualificazione rapporto di lavoro. Il caso riguardava un collaboratore di un'emittente radiotelevisiva il cui contratto, formalmente autonomo, è stato dichiarato di natura subordinata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che l'indennizzo forfettizzato previsto dall'art. 32 della L. 183/2010 non si applica in questi casi, poiché l'uso fraudolento di una collaborazione autonoma è considerato più grave della semplice apposizione di un termine illegittimo a un contratto di lavoro subordinato.
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