Una società, dopo la sua estinzione, ha impugnato un'ordinanza di pagamento emessa in un giudizio di rendiconto. La Corte d'Appello ha riconosciuto la legittimazione ad agire della società estinta, applicando il principio dell'**ultrattività della procura**, poiché il mandato era stato conferito prima dell'estinzione. Ha però dichiarato nulla l'ordinanza ingiuntiva, in quanto emessa in assenza dei presupposti per il rendiconto, essendovi una contestazione totale sul debito. La Cassazione ha confermato entrambe le decisioni, ribadendo la validità della procura e l'invalidità dell'ordinanza.
Continua »