Una holding britannica ha richiesto il rimborso IRES per dividendi ricevuti da una controllata italiana, invocando la convenzione contro la doppia imposizione. Il rimborso era stato negato perché i dividendi erano stati pagati tramite compensazione e l'Amministrazione finanziaria contestava sia la qualifica di beneficiario effettivo della holding sia la mancata prova del pagamento delle imposte nel Regno Unito. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per beneficiare della convenzione, è sufficiente la soggezione alla potestà impositiva dello Stato estero, non essendo necessaria la prova dell'effettivo pagamento del tributo. Ha inoltre cassato con rinvio la sentenza di merito per aver errato nella valutazione della qualifica di beneficiario effettivo, che deve essere accertata secondo test sostanziali e non sulla base di aspetti formali dell'operazione finanziaria.
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