Beneficiario effettivo e doppia imposizione: la Cassazione fa chiarezza
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale nel diritto tributario internazionale: i requisiti per ottenere il rimborso delle imposte sui dividendi infragruppo al fine di evitare la doppia imposizione. La Corte di Cassazione interviene per definire due concetti chiave: la nozione di beneficiario effettivo e la necessità di provare l’effettivo pagamento delle imposte nello Stato di residenza del percipiente. Questa decisione offre importanti spunti operativi per le società che operano a livello transnazionale.
I fatti di causa
Una società holding con sede nel Regno Unito, socia totalitaria di una società italiana, presentava istanza di rimborso per la metà del credito d’imposta sui dividendi distribuiti dalla controllata. La holding sosteneva di aver subito una doppia imposizione, in Italia e nel Regno Unito, e invocava l’applicazione della Convenzione bilaterale.
Un dettaglio significativo del caso era che i dividendi non erano stati materialmente incassati, ma il pagamento era avvenuto tramite una complessa operazione di compensazione che coinvolgeva un’altra società del gruppo. L’Amministrazione finanziaria negava il rimborso, sostenendo che la compensazione non equivaleva a un “effettivo pagamento” e che mancava la prova della riscossione dei dividendi e della conseguente imposizione fiscale nel Regno Unito.
Il percorso giudiziario e le questioni controverse
Il contenzioso, dopo i primi due gradi di giudizio sfavorevoli alla società contribuente, giungeva in Cassazione una prima volta. La Corte annullava la sentenza d’appello e rinviava la causa, stabilendo che il giudice di merito aveva errato nel non disporre la traduzione dei documenti contabili in inglese, fondamentali per provare l’effettiva percezione dei dividendi.
Nel giudizio di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale rigettava nuovamente l’appello della società. I giudici sostenevano che la contribuente non aveva provato di essere il beneficiario effettivo dei dividendi, nutrendo perplessità sull’operazione di triangolazione finanziaria. Inoltre, ritenevano non dimostrato il concreto pagamento delle imposte nel Regno Unito, affermando che non era sufficiente una mera “astratta assoggettabilità” dei dividendi a tassazione.
La prova della doppia imposizione
Il primo nodo cruciale della controversia riguarda cosa debba provare il contribuente per dimostrare la doppia imposizione. Secondo l’Amministrazione finanziaria e i giudici di merito, era necessario fornire la prova rigorosa del “doppio esborso”, ovvero dell’effettivo pagamento delle tasse sia in Italia sia nel Regno Unito.
La qualifica di beneficiario effettivo
Il secondo punto, ancora più complesso, verte sulla qualifica di beneficiario effettivo. L’Amministrazione dubitava che la holding britannica fosse il reale destinatario dei dividendi, ipotizzando che agisse come mero intermediario in un’operazione finalizzata a un indebito risparmio fiscale. La struttura dell’operazione, basata su una compensazione trilaterale, era al centro delle perplessità del Fisco.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, cassa nuovamente la sentenza e fornisce principi di diritto fondamentali.
In primo luogo, la Corte accoglie il motivo di ricorso relativo alla prova della doppia imposizione. Richiamando un orientamento ormai consolidato, sia a livello nazionale che europeo, i giudici supremi affermano che per l’applicazione dei benefici convenzionali non è necessario dimostrare l'”effettivo pagamento” dell’imposta nello Stato di residenza. Ciò che rileva è la sola soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale di tale Stato. Le finalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni sono quelle di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali, e tale obiettivo è raggiunto garantendo che il reddito ricada nella sfera di applicazione della normativa fiscale di un altro Stato, indipendentemente dal fatto che poi, per effetto di esenzioni o altre norme interne, il prelievo non avvenga concretamente. Pretendere un pagamento effettivo sarebbe contrario al principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale.
In secondo luogo, la Corte affronta la questione del beneficiario effettivo. Pur ritenendo infondati i motivi con cui la società lamentava che tale questione fosse estranea al giudizio, la Cassazione censura il modo in cui il giudice di rinvio ha valutato questo requisito. La Corte chiarisce che la qualità di beneficiario effettivo è un requisito immanente all’ordinamento internazionale e unionale, volto a contrastare l’abuso del diritto e pratiche di treaty shopping. L’analisi per determinarne la sussistenza non può basarsi su aspetti secondari, come il mancato bilanciamento lineare delle posizioni di debito e credito nell’operazione di compensazione. Al contrario, il giudice deve verificare se la società percipiente sia una costruzione artificiosa, applicando i test elaborati dalla giurisprudenza: il substantive business activity test (verifica della sostanza economica della società), il dominion test (verifica della capacità di disporre liberamente dei fondi) e il business purpose test (verifica delle ragioni economiche dell’operazione). Il giudice di rinvio ha errato nel non applicare questi principi, escludendo la qualifica di beneficiario effettivo sulla base di una motivazione contraddittoria e non pertinente.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione, accogliendo i motivi relativi alla doppia imposizione e alla valutazione del beneficiario effettivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a un’altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame. Quest’ultima dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati: basterà accertare la soggezione dei dividendi al potere impositivo britannico senza richiedere la prova del pagamento, e dovrà rivalutare la qualifica di beneficiario effettivo applicando i test sostanziali indicati dalla giurisprudenza, anziché fondarsi su elementi formali dell’operazione finanziaria.
Per ottenere un rimborso per doppia imposizione sui dividendi, è necessario dimostrare di aver effettivamente pagato le tasse nel proprio Paese di residenza?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario provare l’effettivo pagamento. È sufficiente dimostrare che i dividendi sono soggetti alla potestà impositiva dello Stato di residenza, anche se poi, per norme interne di quello Stato, non si verifica un prelievo fiscale concreto.
Come si determina se una società è il “beneficiario effettivo” dei dividendi?
La qualifica di beneficiario effettivo non si basa su aspetti formali, ma su un’analisi sostanziale. La giurisprudenza ha delineato tre test da applicare: il substantive business activity test (per verificare che la società non sia una costruzione artificiale), il dominion test (per verificare che abbia la libera disponibilità dei fondi) e il business purpose test (per verificare le ragioni economiche dell’operazione).
Il pagamento di dividendi tramite compensazione tra società dello stesso gruppo è un’operazione legittima ai fini fiscali?
Sì, il meccanismo della compensazione è un istituto giuridico riconosciuto e in linea di principio applicabile. Tuttavia, quando l’operazione è complessa (ad esempio, trilaterale), deve essere attentamente esaminata per assicurarsi che la società che riceve i dividendi sia il reale beneficiario effettivo e che la struttura non sia stata creata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito.