Un uomo, condannato per associazione mafiosa, si vede imporre l'obbligo di firma giornaliero. L'uomo fa ricorso sostenendo che il giudice sia stato più severo del Pubblico Ministero, che in via subordinata aveva chiesto solo quattro firme a settimana. La Cassazione respinge il ricorso, chiarendo il **principio della domanda cautelare**: il giudice, pur non potendo applicare una misura più grave di quella richiesta in via principale (in questo caso, il divieto di dimora), ha piena autonomia nel definire le modalità di una misura meno grave. Pertanto, la firma giornaliera è legittima perché sempre meno afflittiva del divieto di dimora, che era la richiesta principale dell'accusa.
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