La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34188/2024, ha chiarito i termini per l'utilizzo dei rimedi preventivi volti ad accelerare i processi civili. È stato stabilito che la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario deve essere presentata entro la conclusione dell'udienza di trattazione. Un cittadino si è visto negare il risarcimento per l'eccessiva durata di un processo perché la sua richiesta di cambio rito, pur essendo uno dei rimedi preventivi previsti, è stata depositata dopo tale udienza, risultando quindi tardiva.
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