Un venditore cede un terreno a un'impresa costruttrice, pattuendo nel contratto la possibilità di edificare a una distanza minima di quattro metri dal confine, in deroga ai cinque metri previsti dal regolamento comunale. L'impresa edifica però a una distanza inferiore a quella concordata. Il venditore agisce in giudizio chiedendo l'arretramento dell'edificio. Gli acquirenti degli immobili impugnano la decisione favorevole al venditore. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando che l'accordo ha costituito una servitù a tutela delle distanze legali. La violazione di tale diritto reale comporta l'obbligo di riduzione in pristino tramite arretramento della costruzione, escludendo la possibilità di sostituire la demolizione con il solo risarcimento del danno, in quanto la tutela dei diritti reali non incontra il limite dell'eccessiva onerosità.
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