Una proprietaria, accusata di abuso edilizio per aver violato le distanze legali con una nuova costruzione, ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava la prescrizione del reato. La ricorrente chiedeva l'assoluzione nel merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in presenza della prescrizione del reato, l'imputato non può lamentare vizi di motivazione per ottenere l'assoluzione, a meno che non emerga immediatamente e senza alcun dubbio la sua totale innocenza dagli atti. Per contestare pienamente il merito delle accuse e superare la causa estintiva, l'interessato avrebbe dovuto rinunciare espressamente alla prescrizione. Di conseguenza, la decisione di estinzione del reato è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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