In una lunga disputa tra proprietari confinanti, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale in materia di distanze tra costruzioni. La Corte ha sentenziato che la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal D.M. 1444/1968, si applica direttamente anche quando i piani regolatori locali sono silenti o prevedono solo l'inedificabilità, come in una zona agricola. Inoltre, ha ribadito che in caso di violazione delle norme edilizie e antisismiche, il rimedio principale è il ripristino della situazione originaria (demolizione o arretramento) e non il semplice risarcimento del danno, a tutela del diritto di proprietà e della sicurezza pubblica. La sentenza di merito è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione basata su questi principi.
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