Il proprietario di un immobile ha citato in giudizio il vicino chiedendo la rimozione di due fabbricati costruiti senza rispettare le distanze tra costruzioni stabilite dal regolamento comunale (sei metri). La struttura contestata era una veranda metallica con scala. La Corte di Cassazione ha confermato che anche le strutture metalliche aperte, come le verande e le scale esterne, costituiscono costruzioni rilevanti ai fini del calcolo delle distanze. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che la violazione delle distanze minime arreca un danno immediato al godimento del bene (minore luce, aria e tranquillità), che va risarcito anche se non si dimostra una perdita di valore economico dell'immobile. Il ricorso del vicino è stato rigettato, confermando l'obbligo di rimozione e il risarcimento del danno.
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