Il legale rappresentante di un'associazione sportiva partecipava a una gara d'appalto comunale per la gestione di una piscina, dichiarando l'iscrizione al registro CONI non ancora formalizzata dall'ente affiliante. Condannato nei gradi precedenti per il reato di turbata libertà degli incanti, l'imputato ricorreva in Cassazione lamentando l'assenza di dolo, avendo agito in buona fede confidando nella tempestiva iscrizione da parte del terzo delegato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la condanna con rinvio. I giudici hanno stabilito che la semplice allegazione di un titolo scaduto, unita all'avvio della pratica di rinnovo, non prova automaticamente l'intenzione di ingannare, richiedendo una valutazione più approfondita sulla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
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