Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza che escludeva l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un soggetto accusato di truffe a distanza su Facebook. L'accusa sosteneva la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, legata alla distanza fisica tra le parti nelle vendite online. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la truffa tramite internet non comporta automaticamente l'aggravante della minorata difesa. È necessario verificare in concreto se l'autore abbia sfruttato la distanza per nascondere la propria identità o rendersi irreperibile. Nel caso specifico, l'indagato aveva utilizzato il proprio vero nome sulla piattaforma social, escludendo così un reale approfittamento della situazione di distanza. Di conseguenza, l'appello del Pubblico Ministero è stato respinto.
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