Un imputato, già condannato per truffa (originariamente appropriazione indebita), ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava la tardività della querela e la procedibilità del reato. La Corte ha chiarito che il termine per la `querela per truffa` inizia quando la vittima scopre il danno, non quando il reato è commesso. Inoltre, ha ribadito che la presenza di una recidiva qualificata rende il reato di truffa procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante la questione della querela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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