Un soggetto, precedentemente condannato per associazione mafiosa, riceve un risarcimento danni di 178.000 euro per la morte di un parente ma non lo comunica alla Polizia tributaria entro i trenta giorni previsti. Viene inoltre accusato di truffa per aver nascosto tale somma durante una richiesta di riabilitazione. La Corte di Cassazione chiarisce che l'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi variazione patrimoniale, anche se derivante da fonti lecite come un risarcimento. Tuttavia, esclude il reato di truffa poiché l'inganno verso un giudice non configura tale illecito. Infine, accertata la precedente riabilitazione del condannato, viene meno la recidiva: il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali risulta quindi estinto per prescrizione. Di conseguenza, la Cassazione annulla la condanna e revoca la confisca del denaro.
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