La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per ricettazione inflitta a due soggetti che avevano messo a disposizione le proprie carte prepagate per far confluire i proventi di un'attività illecita. La Suprema Corte ha chiarito che tale condotta integra il concorso nel reato presupposto di truffa informatica e non il reato di ricettazione, in virtù del principio del privilegio della produzione, che esclude la punibilità per ricettazione di chi ha partecipato al reato originario. Di conseguenza, riqualificato il fatto come truffa informatica, i giudici hanno dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, poiché il termine massimo era già interamente decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello. I ricorrenti ottengono così l'annullamento definitivo della condanna.
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