Gli Imputati avevano effettuato una regolare elezione di domicilio durante le indagini preliminari. Tuttavia, l'atto non è stato inserito nel fascicolo del dibattimento e le notifiche della citazione a giudizio sono state eseguite nei loro confronti come irreperibili. Il Tribunale ha quindi celebrato il processo in loro assenza, condannandoli al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli Imputati, stabilendo che l'omessa trasmissione dell'elezione di domicilio da parte del pubblico ministero determina la nullità della citazione. Di conseguenza, poiché il reato si era nel frattempo estinto per prescrizione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio le statuizioni civili, revocando la condanna al risarcimento dei danni, poiché non può esservi condanna civile senza una valida condanna penale di primo grado.
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