L'Imputato, condannato in primo grado per reati informatici, proponeva appello. In secondo grado, le parti concordavano la pena tramite il concordato in appello, con contestuale rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, L'Imputato ricorreva in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla congruità della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati. Di conseguenza, la rinuncia ai motivi di appello preclude qualsiasi successiva contestazione sulla responsabilità o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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