Un uomo è stato condannato per il reato di truffa ai danni di un anziano nato nel 1938. La difesa ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, sostenendo che i giudici avessero considerato solo l'età anagrafica della vittima senza valutarne l'effettiva vulnerabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la truffa aggravata da minorata difesa non scatta in automatico solo per l'età, ma nel caso specifico l'imputato aveva scelto intenzionalmente la vittima anziana, la quale era rimasta confusa dal raggiro. Inoltre, la presenza di questa aggravante e della recidiva qualificata rende il reato procedibile d'ufficio, impedendo la chiusura del caso per mancanza di querela. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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