Due soggetti sono stati condannati per una truffa online legata alla finta vendita di un'auto. La vittima ha effettuato più pagamenti, l'ultimo dei quali su una carta ricaricabile. La difesa ha contestato la competenza del tribunale e la responsabilità della complice, intestataria delle schede telefoniche usate per il raggiro. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha stabilito che, in caso di truffa a consumazione prolungata, il reato si consuma con l'ultimo pagamento. Se questo avviene su carta ricaricabile, il luogo di consumazione coincide con quello in cui la vittima esegue il versamento. Inoltre, l'intestazione delle utenze telefoniche, senza denunce di smarrimento, prova il concorso nel reato. I ricorrenti perdono la causa e devono pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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