Una società logistica e una società immobiliare hanno proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Cassazione, lamentando un presunto errore revocatorio. Le ricorrenti sostenevano che la Corte non avesse rilevato la nullità della notifica dell'istanza di fallimento, effettuata a un soggetto non più rappresentante legale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, precisando che le doglianze non riguardavano una svista materiale (errore di percezione), ma contestazioni sull'interpretazione dei fatti e del diritto, configurando un errore di giudizio non censurabile in sede di revocazione. È stata inoltre ribadita la mancanza di autosufficienza del ricorso per la mancata trascrizione della relata di notifica.
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