La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23307 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la misura della pena. Il motivo, incentrato sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto generico e aspecifico, poiché non contestava puntualmente le ragioni della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha ribadito che la quantificazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile se esercitato con motivazione logica.
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