Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 23307/2024, ha ribadito un principio cruciale in materia di trattamento sanzionatorio: un ricorso che si limita a lamentare l’eccessività della pena in modo generico è destinato all’inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, specialmente quando si contesta l’uso del potere discrezionale del giudice di merito. Analizziamo i dettagli del caso per comprendere appieno la portata di questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la violazione dell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, una norma che disciplina il controllo delle armi. La sentenza di condanna emessa in primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando un unico aspetto della sentenza di secondo grado.
Il Cuore del Ricorso: Critiche al Trattamento Sanzionatorio
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte riguardava l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che la pena inflitta fosse sproporzionata. In particolare, la critica si concentrava sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un punto già sollevato e respinto dalla Corte d’Appello. Il ricorso, tuttavia, non andava oltre una generica lamentela, senza articolare specifiche censure contro la motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura ‘generica e aspecifica’ del motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorso non faceva altro che riproporre una doglianza già esaminata e motivatamente respinta dalla Corte territoriale, senza un reale confronto critico con le argomentazioni di quest’ultima.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come la valutazione degli aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, come la quantificazione della pena, non sia soggetta a un riesame in sede di legittimità. Se il giudice ha esercitato tale potere in modo congruo, logico e coerente, la sua decisione è insindacabile. La Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare elementi di fatto già considerati. In secondo luogo, la Corte ha ricordato un principio consolidato: l’obbligo di motivazione del giudice sulla pena non impone un’analisi dettagliata di ogni singolo parametro elencato nell’art. 133 del Codice Penale. È sufficiente una motivazione complessiva che dia conto in modo logico delle ragioni che hanno portato a determinare quella specifica sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica forense. Chi intende impugnare una sentenza per l’eccessività del trattamento sanzionatorio non può limitarsi a una mera affermazione di sproporzione. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice che ha comminato la pena. In assenza di tali critiche puntuali, il ricorso rischia concretamente di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No. Secondo questa ordinanza, un ricorso basato unicamente sulla generica lamentela di un trattamento sanzionatorio eccessivo è inammissibile. È necessario indicare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice che ha inflitto la pena.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che il ricorso non articola critiche precise e puntuali contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele già respinte nel grado precedente senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello.
Il giudice deve giustificare la pena analizzando ogni singolo criterio dell’art. 133 del codice penale?
No. La Corte ha ribadito che l’onere motivazionale del giudice di merito non richiede l’esame analitico di tutti i parametri dell’art. 133 c.p. È sufficiente che la motivazione nel suo complesso sia logica, coerente e congrua per giustificare la quantificazione della pena.