Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mancata analisi critica delle decisioni dei giudici di merito. Il caso riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza, confermata in appello, e la successiva impugnazione davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, capaci di mettere in discussione le argomentazioni della sentenza impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità.
I fatti del caso
Una persona veniva condannata in primo grado dal GUP del Tribunale di Treviso per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies del Codice della Strada. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Contro questa decisione, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, basando le proprie doglianze su due punti principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano sorretti da una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. In sostanza, le lamentele della difesa sono state ritenute generiche e non in grado di scalfire la logicità e coerenza della decisione impugnata.
La critica alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità e quindi non punibile. La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato come i giudici di merito avessero ampiamente e adeguatamente giustificato il ‘bisogno di pena’. Gli elementi valorizzati erano:
- Il livello alcolemico: superiore al limite minimo di rilevanza penale.
- La condotta: l’imputata guidava pur essendo priva della patente, che le era stata ritirata nove mesi prima.
Questi fattori, secondo i giudici, escludevano la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità.
Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio
Anche le doglianze relative alla sanzione sono state respinte. La difesa contestava il diniego delle attenuanti generiche, la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento di ulteriori benefici. La Corte ha ritenuto le giustificazioni dei giudici di merito pienamente valide:
- Attenuanti generiche: Il diniego era fondato sulla ‘negativa personalità’ dell’imputata, desunta da un precedente specifico.
- Dosimetria della pena: La pena era commisurata alla gravità oggettiva del fatto, data dal superamento dei limiti alcolemici e dalla guida senza patente.
- Doppi benefici: Il diniego era giustificato dal precedente specifico e ravvicinato nel tempo, che indicava una prognosi negativa sulla futura astensione da condotte illecite.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il ricorso, per non essere dichiarato inammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e coerente per ogni punto contestato. Il tasso alcolemico, la guida senza patente e il precedente penale specifico costituivano un quadro complessivo che giustificava sia la necessità della pena sia la severità del trattamento sanzionatorio. La prognosi negativa sul comportamento futuro dell’imputata, basata su elementi concreti, ha avuto un peso determinante.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso per cassazione richiede un elevato grado di specificità. Le censure generiche o la mera riproposizione di tesi difensive già vagliate e respinte sono destinate a sfociare in una declaratoria di ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare ogni impugnazione su una critica argomentata e pertinente delle motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre doglianze già respinte.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione è stata esclusa a causa del livello alcolimetrico superiore al limite minimo di rilevanza penale e della circostanza che l’imputata guidava un veicolo pur essendo priva di patente, in quanto ritirata nove mesi prima.
Come ha giustificato la Corte il trattamento sanzionatorio applicato all’imputata?
La Corte ha giustificato la sanzione sulla base della negativa personalità dell’imputata, comprovata da un precedente specifico e ravvicinato, della gravità oggettiva del fatto (tasso alcolemico e guida senza patente) e di una conseguente prognosi negativa sulla sua futura condotta.