Un soggetto, condannato per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p., ha presentato ricorso sostenendo l'errata applicazione di un regime sanzionatorio più severo introdotto nel 2015. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il corretto trattamento sanzionatorio 416-bis era già stato definito in modo irrevocabile. La Corte ha inoltre evidenziato l'errore di fondo del ricorrente, poiché la sua condanna di primo grado risaliva al 2013, ben prima della riforma contestata, rendendo la sua tesi manifestamente infondata.
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