La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per furto, rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la severit" della pena inflitta. I giudici di legittimit" hanno chiarito che, per negare le circostanze attenuanti generiche, " sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi negativi ritenuti prevalenti, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio difensivo. Inoltre, la determinazione della pena " risultata logica e priva di arbitrio. Di conseguenza, il ricorrente " stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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