Un Lavoratore, docente, si dimise per assumere l'incarico di giudice di pace. Anni dopo, l'Amministrazione gli negò la pensione per mancanza di requisiti. Il Lavoratore chiese di rientrare in servizio, ma la Corte d'Appello respinse la sua domanda, sostenendo che l'incompatibilità incarichi pubblici (docente e giudice) avrebbe comunque causato la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dai requisiti pensionistici. In Cassazione, il difensore del Lavoratore dichiarò che questi era ormai in pensione e non aveva più interesse alla causa. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese legali.
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