Una società cedente trasferiva a un'altra quella che definiva una parte della sua attività, escludendo alcuni dipendenti. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, qualificando l'operazione non come un legittimo trasferimento ramo d'azienda, ma come una cessione dell'intera azienda mascherata. Tale manovra, volta a eludere le tutele per i lavoratori previste dall'art. 2112 c.c., è stata dichiarata illegittima, ribadendo che l'accertamento dei fatti spetta ai giudici di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
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