Una proprietaria immobiliare subiva l'abuso della procura da parte del proprio rappresentante, il quale vendeva a sua insaputa il 50% di un immobile a una società. L'operazione avveniva nell'ambito di un disegno fraudolento e senza il versamento di un reale corrispettivo. La proprietaria, e in seguito i suoi eredi, citavano in giudizio l'acquirente per ottenere l'annullamento o l'invalidità del contratto. La Corte d'Appello dichiarava la nullità della compravendita per frode alla legge e violazione del divieto di patto commissorio. La società acquirente ricorreva in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione dei poteri decisori del giudice e l'omessa trascrizione iniziale della domanda. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la nullità del trasferimento e ribadendo il potere del magistrato di qualificare giuridicamente i fatti illeciti.
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