Due parti private raggiungono un accordo e rinunciano a un giudizio davanti alla Corte di Cassazione. La Corte dichiara l'estinzione del processo, ma dimentica di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, nonostante la richiesta concorde dei contendenti. Le parti presentano quindi un ricorso congiunto per correggere questo errore materiale. La Suprema Corte accoglie la richiesta e stabilisce che, per garantire la ragionevole durata del processo e l'economia dei giudizi, il giudice di legittimità deve ordinare la cancellazione della trascrizione in caso di estinzione per rinuncia, purché vi sia l'accordo delle parti. Di conseguenza, la Corte dispone la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando formalmente la cancellazione della trascrizione.
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