Una società di factoring, cessionaria di crediti per forniture sanitarie verso un'azienda ospedaliera pubblica, ha richiesto il pagamento degli interessi di mora secondo il D.Lgs. 231/2002. L'azienda sanitaria si opponeva, sostenendo che la cessione del credito avesse natura finanziaria e non commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la natura del debito è determinata dall'operazione originaria (la fornitura) e non dalla successiva cessione. Di conseguenza, alla società di factoring spettano gli interessi moratori D.Lgs. 231/2002, poiché acquisisce tutti i diritti del creditore originario.
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