Una risparmiatrice ha chiesto la liquidazione di alcuni buoni fruttiferi postali della serie Q/P alle condizioni più favorevoli stampate sul retro del modulo cartaceo originario (serie P), non completamente coperte dal timbro della nuova serie. La Corte d'appello aveva dato ragione alla donna, ritenendo prevalente il testo letterale del buono. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non di credito. Pertanto, in caso di lacune o ambiguità sui rendimenti dell'ultimo decennio, il contratto deve essere integrato con i tassi previsti dal decreto ministeriale istitutivo della nuova serie, escludendo l'applicazione dei vecchi e più favorevoli tassi della serie precedente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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