La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18267/2024, ha stabilito che il tetto di spesa in sanità per le prestazioni erogate da strutture private accreditate è un limite inderogabile. Tale limite si applica anche quando il superamento del budget non deriva da un aumento del volume delle prestazioni, ma dall'applicazione retroattiva di tariffe più elevate a seguito di una decisione giudiziaria. La Corte ha chiarito che il controllo della spesa pubblica è un principio fondamentale che prevale, integrando di diritto i contratti tra l'azienda sanitaria e la struttura privata. Di conseguenza, è stato accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, affermando che nessuna somma è dovuta oltre il limite di spesa pattuito.
Continua »