Un Lavoratore, nipote ed esecutore testamentario, ha riassunto una causa civile per annullamento di vendita dopo la morte della zia. La zia, nel suo testamento olografo, aveva disposto che il nipote pagasse le spese legali per il proseguimento della causa, specificando che tali spese sarebbero state a carico dell'eredità. Dopo aver perso in primo grado e pagato le spese, il nipote ha chiesto agli altri coeredi il rimborso pro quota, ma la sua richiesta è stata respinta in appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del nipote, ritenendo errata l'interpretazione del testamento e la valutazione della specificità dei motivi di appello. Il caso è stato rinviato per una nuova decisione sulle spese legali nel testamento.
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