Una società di logistica di diritto rumeno, controllata da una capogruppo italiana, è stata oggetto di un accertamento fiscale per esterovestizione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, data la residenza fiscale effettiva in Italia, la società è tenuta al versamento dell'IVA per le sole operazioni rese a clienti italiani, considerate transazioni domestiche. La Corte ha però annullato la precedente sentenza che aveva erroneamente esteso l'imponibilità a tutte le operazioni, comprese quelle verso clienti esteri, ordinando un nuovo esame per un corretto ricalcolo dell'imposta.
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