Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. Il Pubblico Ministero ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata depositata quasi due anni dopo l'emissione del decreto, il termine di legge era ampiamente scaduto, determinando la perdita del diritto di contestare la decisione.
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