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Termine Lungo Di Impugnazione

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238 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: stop ai ricorsi tardivi
Il Pubblico Ministero ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di un avvocato per l'attività svolta in un giudizio di protezione internazionale con il Patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero. La Corte ha chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione o notificazione del provvedimento di liquidazione, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata proposta oltre un anno dopo l'emissione del decreto, il diritto di contestare il compenso era ormai decaduto e il provvedimento era diventato definitivo.
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Opposizione a decreto di liquidazione: tardiva dopo due anni
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la formale comunicazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità per tardività. I giudici hanno chiarito che all'opposizione a decreto di liquidazione si applica il termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile, che decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Nel caso specifico, tra l'emissione del decreto (2018) e il ricorso (2020) erano trascorsi oltre due anni, superando ampiamente la scadenza di legge.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura fuori tempo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica contro l'ordinanza del Tribunale di Roma. Il caso riguarda l'opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura aveva contestato il provvedimento oltre i termini. La Suprema Corte ha chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione del decreto, si applica il termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché il decreto era del 2018 e l'opposizione è stata presentata nel 2020, il termine era ampiamente decorso. Di conseguenza, l'opposizione è stata dichiarata definitivamente inammissibile per tardività, confermando il diritto del difensore a ricevere il compenso liquidato.
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Gratuito patrocinio: la Procura contesta i compensi ma fuori tempo
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione della Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi di un avvocato per un caso di gratuito patrocinio, ritenendola tardiva. La Procura ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, anche in assenza di una comunicazione ufficiale, si applica il termine lungo di sei mesi previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché il decreto era del settembre 2018 e l'opposizione è stata presentata solo a febbraio 2020, il termine era ampiamente scaduto, rendendo il provvedimento definitivo e non più contestabile.
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Termine di impugnazione: la morte non salva il ricorso tardivo
Gli eredi di un lavoratore deceduto hanno impugnato una sentenza d'appello che riconosceva un risarcimento danni, notificando il ricorso oltre i sei mesi dalla pubblicazione della decisione. L'azienda ha eccepito la tardività del ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la morte della parte avvenuta prima della metà del termine di impugnazione non fa scattare alcuna proroga di tre mesi. Di conseguenza, il termine di impugnazione ordinario era ampiamente scaduto al momento della notifica. La Corte ha inoltre condannato gli eredi al pagamento delle spese di giudizio e al versamento del doppio del contributo unificato.
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Patrocinio a spese dello Stato: compensi salvi se il PM ritarda
Un avvocato ha ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione oltre un anno dopo la sua emissione, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione formale del decreto, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione tardiva non può essere esaminata, rendendo definitiva la liquidazione dei compensi a favore del professionista.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compenso salvo
Un avvocato ottiene la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propone opposizione contro il decreto di liquidazione quasi due anni dopo la sua emissione, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento. Il Tribunale dichiara l'opposizione tardiva. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che, anche in assenza di comunicazione formale, l'opposizione al decreto di liquidazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso della Procura, poiché il lungo tempo trascorso ha reso definitivo il provvedimento di liquidazione a favore del professionista.
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Patrocinio a spese dello Stato: i limiti di tempo per opporsi
Un avvocato ottiene la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propone opposizione contro il decreto di liquidazione oltre due anni dopo la sua pronuncia. Il Tribunale dichiara l'opposizione inammissibile per tardività. La Procura ricorre in Cassazione, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione del provvedimento. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che, anche in mancanza di comunicazione ufficiale, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Decorso questo termine, il provvedimento diventa definitivo per garantire la stabilità dei diritti.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura in ritardo perde
Un avvocato ha ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione a decreto di liquidazione oltre un anno dopo l'emissione del provvedimento, lamentando la mancata notifica. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura. La Corte ha stabilito che, anche in assenza di comunicazione formale, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Il decreto di liquidazione, pur emesso all'esito di un procedimento sommario, è idoneo a passare in giudicato per garantire la stabilità dei diritti. Vince l'avvocato, poiché il ricorso della Procura è stato definitivamente respinto.
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Patrocinio a spese dello Stato: rigettato il ricorso tardivo
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di pagamento dei compensi spettanti a un avvocato. Il legale aveva assistito un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che, anche in mancanza di comunicazione formale da parte della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione era stata proposta oltre un anno dopo l'emissione del decreto, l'impugnazione è stata considerata definitivamente fuori termine.
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Patrocinio a spese dello Stato: Procura perde il ricorso tardivo
Il Tribunale di Roma ha liquidato i compensi a un avvocato per l'attività svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione oltre un anno dopo l'emissione del decreto, sostenendo di non aver ricevuto comunicazioni formali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, confermando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione ufficiale della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione presentata dopo oltre un anno è fuori tempo massimo.
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Termine lungo di impugnazione: il Fisco perde per pochi mesi
L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato una sentenza d'appello che dichiarava tardivo il suo ricorso. La controversia originaria riguardava cartelle di pagamento e avvisi di accertamento emessi contro una società di persone e i suoi soci. Il giudizio di primo grado era stato dichiarato nullo per mancata integrazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di rinvio restitutorio, l'intero procedimento si azzera e si applicano le norme vigenti al momento della riassunzione. Poiché la riassunzione è avvenuta dopo la riforma del 2009, si applica il termine lungo di impugnazione semestrale e non quello annuale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ente impositore, confermando la tardività dell'appello e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
Il Tribunale di Roma ha liquidato i compensi spettanti a un avvocato per l'attività di difesa svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione contro il decreto di pagamento oltre i termini di legge. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività. La Procura ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che, in mancanza di comunicazione ufficiale del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata presentata quasi due anni dopo l'emissione del decreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il diritto del difensore a ricevere il compenso liquidato.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura ko per ritardo
La Procura della Repubblica ha proposto opposizione a decreto di liquidazione relativo ai compensi di un avvocato per l'attività di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, in mancanza di una comunicazione formale del provvedimento, si applica comunque il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché la Procura ha agito dopo circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del decreto, l'opposizione è fuori tempo massimo. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la perdita del diritto di contestare il compenso.
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Termine lungo di impugnazione: la Cassazione salva il fisco
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. Il fisco aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori redditi nei confronti di due ex soci di una società estinta. Il giudice d'appello ha calcolato la scadenza per impugnare partendo da una data errata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che il termine lungo di impugnazione decorre esclusivamente dal deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, e non dalla lettura del dispositivo o dalla sua comunicazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per verificare la tempestività dell'appello sulla base della corretta data di pubblicazione della decisione di primo grado.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo perde la causa
Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di una formale comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Poiché l'opposizione è stata depositata oltre due anni dopo l'emissione del decreto, il ricorso è stato dichiarato definitivamente inammissibile, confermando la perdita del diritto di contestare la liquidazione.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e inammissibile
Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. Il Pubblico Ministero ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata depositata quasi due anni dopo l'emissione del decreto, il termine di legge era ampiamente scaduto, determinando la perdita del diritto di contestare la decisione.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo senza notifica
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione perché presentata oltre i trenta giorni. La Procura ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione che decorre dalla pubblicazione del decreto. Poiché l'opposizione è stata depositata a distanza di due anni dall'emissione del provvedimento, il termine di decadenza era ampiamente scaduto, rendendo l'impugnazione tardiva e inammissibile.
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Patrocinio a spese dello Stato: scontro sui tempi di opposizione
L'Ufficio del Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al Difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che, in assenza di una formale comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione del decreto. Poiché l'opposizione è stata depositata oltre due anni dopo l'emissione del decreto, il ricorso è stato dichiarato definitivamente inammissibile, confermando il diritto del Difensore a percepire il compenso stabilito.
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Sospensione feriale dei termini: errore di calcolo fatale
Un imprenditore ha impugnato una sentenza di primo grado pubblicata l'11 marzo 2015. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività. L'imprenditore ha proposto ricorso sostenendo che si dovesse applicare la vecchia sospensione feriale dei termini di 46 giorni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che la riduzione della sospensione feriale dei termini a 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) si applica a partire dal periodo feriale del 2015. Non rileva la data di pubblicazione della sentenza originaria. Il ricorrente perde la causa e deve pagare un ulteriore contributo unificato.
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