Un cittadino ha citato in giudizio la controparte per ottenere la restituzione di somme di denaro. Dopo l'esito negativo nei primi due gradi di giudizio, il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la nullità del procedimento per mancata interruzione della causa, causata dalla morte del difensore avvenuta durante la lite. I giudici supremi hanno respinto la richiesta. La morte del difensore provoca in automatico l'interruzione del processo e vizia la sentenza successiva, ma tale difetto deve essere contestato tempestivamente. Il ricorrente ha notificato l'impugnazione molti anni dopo il deposito della decisione, oltrepassando il termine lungo di legge. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il richiedente al pagamento delle spese di lite.
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