La Procura si oppone al decreto di liquidazione dei compensi di un avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale dichiara l'opposizione tardiva. La Procura ricorre in Cassazione, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione del decreto. La Suprema Corte rigetta il ricorso, non per la mancata comunicazione, ma perché era comunque decorso il termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Anche in assenza di notifica, l'opposizione, presentata oltre un anno dopo, era irrimediabilmente tardiva, rendendo il decreto definitivo e non più contestabile.
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