La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29892/2023, ha chiarito il termine di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. Anche in assenza di una comunicazione formale del provvedimento, l'opposizione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione, pena l'inammissibilità. Il ricorso della Procura è stato respinto perché, pur contestando la regolarità della comunicazione, l'opposizione era stata presentata ben oltre tale termine semestrale, rendendo il decreto definitivo.
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