Un affittuario ha impugnato la sentenza di primo grado che dichiarava la risoluzione del contratto di affitto agrario per inadempimento. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando la decisione. I motivi di appello, tra cui la presunta nullità della notifica del ricorso introduttivo e la mancata concessione di un termine di grazia, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha chiarito che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, non dalla sua ricezione, e che il termine di grazia deve essere espressamente richiesto dall'affittuario, cosa non avvenuta in quanto contumace.
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