L'Imputato, condannato per tentato furto aggravato da recidiva, ha impugnato la decisione proponendo un ricorso per cassazione personale senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato. L'interessato ha depositato l'atto oltre i termini previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché le norme processuali vietano all'imputato di sottoscrivere da solo il ricorso di legittimità, imponendo la firma di un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. I giudici hanno inoltre accertato il deposito tardivo del gravame. Il Collegio ha respinto la richiesta senza entrare nel merito delle accuse, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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