Due soggetti hanno subito una condanna per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione sollevando diverse eccezioni, tra cui l'invalidità del riconoscimento fotografico da parte della vittima, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti. I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. La Corte ha chiarito che la presenza della recidiva specifica allunga i termini massimi di prescrizione, impedendo l'estinzione dell'illecito. Inoltre, le contestazioni sull'identificazione fotografica erano semplici ripetizioni dei motivi già respinti in appello. Infine, la rivalutazione delle attenuanti appartiene al merito e non può trovare spazio in sede di legittimità. I ricorrenti devono versare le spese di giudizio e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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