La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di tentato furto pluriaggravato. I giudici di secondo grado avevano riconosciuto l'attenuante del danno di speciale lievità, riducendo la pena iniziale ma confermando la responsabilità penale e l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione, contestando l'applicazione di tale aggravante e chiedendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'atto difensivo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione vietata ai giudici di legittimità. A seguito della decisione, l'imputato deve pagare le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, vedendo confermata la propria condanna.
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