Il Tribunale del Riesame ha confermato l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nei confronti di un indagato per associazione mafiosa, dopo la scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere. L'indagato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il lungo tempo trascorso dai fatti, il cosiddetto tempo silente, dimostrasse l'insussistenza delle esigenze cautelari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che per i reati di criminalità organizzata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo dimostrando l'effettivo recesso dall'associazione o la sua dissoluzione. Il semplice decorso del tempo, specialmente se trascorso in stato di detenzione, non è sufficiente a provare l'allontanamento dal sodalizio criminoso. Di conseguenza, la misura cautelare resta attiva e l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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