Un Lavoratore ha richiesto il rimborso di IRPEF su una pensione integrativa anticipata, sostenendo che l'Azienda, come sostituto d'imposta, aveva applicato un'aliquota errata sulla tassazione fondi previdenziali. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la sua richiesta, basandosi su una certificazione aziendale. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza. Ha stabilito che la certificazione non provava l'effettivo investimento dei capitali sul mercato finanziario e il rendimento da essi derivante, unico elemento su cui applicare l'aliquota agevolata del 12,5%. Il Lavoratore non ha fornito la prova necessaria, e la sua richiesta di rimborso è stata respinta.
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