L'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico del Contribuente, ritenuto gestore di fatto di una società, un reddito non dichiarato derivante dalla quota di un indennizzo assicurativo per un incendio ritenuto doloso. L'ufficio ha qualificato tale somma come reddito diverso derivante da attività illecita. Il Contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che il procedimento penale si era concluso con un'archiviazione che escludeva il dolo dell'incendio e contestando la duplicazione d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tassazione dei proventi illeciti. La Corte ha chiarito che l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario e che l'indennizzo, non tassato in capo alla società perché compensato da perdite, costituisce reddito imponibile per il gestore di fatto che se ne è appropriato.
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