L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una Contribuente. Quest'ultima ha rifiutato la prima notifica dell'atto il 17.12.2010. Successivamente, ha presentato un ricorso il 16.5.2011, ritenendolo tempestivo in base a una seconda notifica accettata e a una richiesta di accertamento con adesione. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rifiuto della prima notifica rende l'atto immediatamente valido. Di conseguenza, il termine per il ricorso è iniziato il 17.12.2010. La richiesta di accertamento con adesione, presentata oltre il 60° giorno, non ha sospeso i termini. La Corte ha quindi dichiarato la tardività ricorso tributario, rendendo l'impugnazione inammissibile e accogliendo le pretese dell'Agenzia.
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